Come conciliare, nel lavoro terapeutico, l’aspetto giuridico con quello clinico e riabilitativo?

1.

Il termine “cura” si colloca immediatamente nella dimensione etica dell’avere cura e del prendersi cura.

Anche quella particolare pratica che è la cura sanitaria ci si manifesta sempre meno come l’effetto diretto di un atto che il soggetto riceve passivamente e sempre più come il coinvolgimento attivo del soggetto in un processo di cambiamento (sia veda tutta la problematica relativa all’acquisizione del consenso informato, ma anche la progressiva importanza che ha assunto la modificazione degli stili di vita in ordine alla prevenzione e finanche alla cura di svariate patologie croniche e cronico-degenerative).

2.

In psichiatria questa partecipazione attiva si fa cruciale in quanto comprendiamo che il campo di applicazione non è artificialmente riducibile ai comportamenti, perché essi sono visti nella prospettiva degli affetti che li alimentano e dei pensieri di cui sono l’espressione motoria (angoscia e coazione, negazione maniacale e perversione).

Pertanto: ci si può occupare di pensieri ed affetti solo con il permesso dell’interessato, perché anche se egli non li può nascondere completamente, egli solo può darci la chiave di accesso alla propria interiorità ed essa, l’interiorità, non può modificarsi senza che egli stesso in qualche modo ne individui, con il nostro aiuto, la direzione.

Esempio della terapia farmacologica: a differenza di altre terapie invasive come le chemioterapie, in cui la dimensione minacciosa della malattia, cui la terapia deve fare fronte, si pone in maniera radicale e la minaccia è avvertita in tutta la sua drammaticità, il disturbo psichiatrico – in molte situazioni pur gravi – non appare altrettanto minaccioso al soggetto, che non è spinto a domandare la cura allo stesso modo di quanto avviene nel primo caso.

Il bilancio costi/benefici della terapia, inoltre, è apprezzabile solo in un lasso di tempo molto ampio e il sollievo atteso dalla terapia non si confronta con la minaccia della morte, ma con quella forma di compromesso nei riguardi dell’angoscia che è il sintomo stesso.

3.

La dimensione terapeutica e quella giuridica stanno come ai due capi di una linea continua: nella dimensione terapeutica, gli oggetti di cui ci occupiamo sono soggettivi, interni e immateriali, ma, ciò nonostante, escono dal soggetto e raggiungono l’altro. Nella dimensione giuridica, invece, gli oggetti sono gli atti, ossia gli effetti dei comportamenti, che hanno un impatto sulla realtà, sulle relazioni e sul legame sociale.

È chiaro che i terapeuti sono più prossimi al coté interiore e i giudici più prossimi a quello degli effetti sociali; entrambi però sappiamo che in una prospettiva corretta l’obiettivo soddisfacente non è rappresentato dalla riduzione o eliminazione dei soli effetti lesivi sull’altro e sul legame sociale, bensì l’obiettivo è la ri-abilitazione della capacità sociale/relazionale, che consiste in primo luogo nel riconoscimento della necessità del beneficio della relazione, della dialettica dell’alterità nella costituzione stessa dell’identità individuale.

4.

Dunque, è necessario individuare un punto nel soggetto su cui potersi appoggiare per sostenere la sua domanda di cambiamento. Questo punto è rappresentato dal senso di angoscia e dal senso di costrizione di cui il soggetto può a un certo punto divenire consapevole.

Angoscia e costrizione rappresentano il motore della domanda di cambiamento.

La coazione è una riduzione della libertà che si manifesta come un senso di costrizione interiore, ma anche come riduzione effettiva della gamma di risposte comportamentali possibili di fronte a uno stimolo e pertanto come ripetizione stereotipata di comportamenti già sperimentati nella loro inefficacia o addirittura nel loro esito controproducente e fallimentare.

A volte la costrizione legale è favorevole, perché costringe il soggetto a fermare il gioco al massacro (di se stesso) nel quale si è invischiato, e lo apre alla possibilità di una revisione.

Altre volte raddoppia le resistenze dell’individuo, perché la privazione della libertà esteriore monopolizza il loro interesse e li induce a tacitare la condizione di mancanza di libertà interiore.

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Contesto

Introduzione alla Seconda sessione dell’evento formativo accreditato ECM “Il lavoro riabilitativo messo alla prova: tra consenso e obbligo alla cura”, organizzato dalla Fondazione AS.FRA. con la partecipazione di Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano e Severina Panarello, Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterno (UEPE) di Milano e Lodi, Ministero di Giustizia, Vedano al Lambro, MB, 7 giugno 2017

Co-autori

Data

Giu 2017

Riassunto

Tipo di testo

orale

Argomento

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