Se qualcuno oggi mettesse mano alla riduzione cinematografica di una vicenda conosciuta da tutti – quella di una famiglia detta «Sacra Famiglia», in cui c’è un padre che è tale in quanto putativo – certamente quel padre putativo diventerebbe un padre adottivo, e l’intero racconto si svilupperebbe in chiave di vicenda psicologica politicamente corretta: Giuseppe, dopo avere ottenuto il suo bravo certificato di idoneità all’adozione da parte degli esperti del Tribunale dei minori, verrebbe sostenuto e incoraggiato da psicologi e assistenti sociali a continuare a svolgere il proprio compito educativo nei momenti di crisi. Momenti che, per definizione, giungono inevitabili per tutti i genitori adottivi…
La stessa predicazione religiosa, in cui sempre cogliamo un accento di commiserazione pietistica nei confronti di questo pater minor, non ci è di maggiore aiuto nel riconoscere che l’unica paternità – e maternità – possibile e reale è, per l’appunto, adottiva. A questo riguardo sarebbe opportuno rileggere Agostino, il quale non ha dubbi nel riconoscere che Giuseppe merita l’appellativo di vero padre non per modo di dire, in quanto esercita vera paternità «per mezzo della mente, non della carne».[1] Ciò nonostante, continua a rimanere in ombra il fatto che la paternità consiste tutta e solo in un rapporto giuridico. Anzi: lo zuccheroso tratto agiografico che rende caricaturale la paternità putativa, ha di mira la cancellazione di ciò che di esemplare vi è nella paternità di Giuseppe, ovvero: il suo fondarsi come puro rapporto giuridico rivela il carattere irrimediabilmente riduttivo e appannato della giustificazione biologica e affettiva del legame di paternità.
Una volta definito il padre come colui che adotta anche quando ha procreato biologicamente, osserviamo, di passaggio, la correttezza dell’uso linguistico spagnolo di chiamare padres – ovvero: adottanti – entrambi i genitori. Inversamente, non è neppure il caso di dilungarsi a dimostrare che l’uomo e la donna indisponibili a procreare biologicamente non diverranno mai padres.
Alla cancellazione del fondamento giuridico dell’esperienza della paternità contribuisce anche l’involuzione giuridica che ha trasformato l’originario istituto dell’adozione, presente nel Diritto romano, nell’«adozione speciale» dei nostri Codici. Anch’essa ha contribuito a ridurre il padre a ruolo educativo, e, complementarmente, a pensare lo statuto di figlio adottivo – figlio – come sinonimo di infantile, non-competente. Nel Diritto romano, invece, l’istituto giuridico dell’adozione, in quanto riguardante il rapporto tra due adulti – dunque: due soggetti -, comportava una relazione reciproca fra adottante e adottato, era cioè uno statuto che faceva appello alla competenza di entrambi a stabilire rapporto, e rapporto efficace. La sua mutazione nell’istituto dell’adozione speciale ha ridotto questa partnership a una dimensione infantile, qualcosa di cui la legge si occupa per fornire delle sponde ai buoni sentimenti.
La vicenda di Giuseppe comporta dunque un rovesciamento nel pensiero del rapporto padre-figlio: paternità non è trattare i figli adottivi come figli biologici, ma, al contrario, trattare i figli biologici come adottivi. Si sarà facilitati nella misura in cui ci si proverà a ripensare la propria relazione con il proprio figlio svincolandola dall’ipoteca in cui è messa quando è pensata in funzione delle leggi della parentela. Ugualmente, dato che anche il padre è un figlio, converrebbe togliere anche la relazione con il proprio padre dall’ipoteca che su di lei grava quando è inserita in un sistema di leggi di parentela. Si tratta di adozione in entrambi i casi.
Toglierla dalle leggi della parentela non significa assolutamente annullare la generazione. Quando una madre giunge a dire con stolida civetteria: «Per mia figlia io sono più amica che madre…», non si tratta solo di una mistificazione confusiva, ma di un far figli che non è mai giunto a generarli. Non si tratta di annullare la generazione, al contrario: si tratta di togliere il rapporto padre-figlio da una legge che ha un certo funzionamento (quello delle posizioni di parentela), per inserirlo in un’altra legge, quella di Soggetto-Altro, in cui ciascuno dei partner è soggetto nella relazione con un altro.
Un giorno un padre di famiglia fece una comunicazione propriamente patogena alla figlia adottiva che non sapeva ancora di essere stata adottata da piccola: le disse che essa non era una «vera» figlia appunto perché era stata adottata. Vediamo qui all’opera una concezione propriamente bastarda della verità (occasione per noi per esplicitare la prima verità: che la legge o è paterna o non è). Anni dopo, questa figlia dichiarò seccamente al «padre» di non amarlo affatto e di non considerarlo per nulla un padre. La conseguenza propriamente sintomatica non si fece attendere: questo uomo ebbe un immediato collasso cardiocircolatorio, sintomo del collasso del Padre come tale. Questo padre mostrò di operare e vivere nella concezione del figlio della tradizione moderna come realtà naturale biologica più legittimazione statuale, in opposizione al figlio che noi diciamo come sempre e comunque adottivo: «figlio» è l’accadimento psichico e giuridico (psychisches Geschehen) di un corpo raccolto dall’universo dei corpi, quando viene collocato in rapporto all’universo dei corpi preso come fonte di beneficio (se esiste un Padre-eterno, è quello che opera così per tutti i corpi dell’universo, ossia genera l’universo). La comunicazione data dal «padre» suddetto ha ricacciato la figlia nell’inciviltà della filiazione naturale-biologica (più Stato): propriamente parlando ha prodotto la caduta del figlio, lo ha delegittimato producendo un bastardo (ciò mostra che «bastardo» non si nasce ma si diventa).
[1] Agostino di Tagaste, De nuptis et concupiscentia, I, 11,12.