Le principe de plaisir: norme ou équilibre? Dans son rapport à la doctrine économique de l’équilibre

Se il principio di piacere è principio di profitto,

allora è principio normativo.

Il principio di equilibrio non è normativo.

“Ma che dice, dottore!… Io non le tengo i piedi…: le controllo i dispiaceri!”. Così si espresse un giorno la madre di una donna schizofrenica di 36 anni, che avevo in cura ormai da più di dieci presso il servizio territoriale dell’istituzione psichiatrica. Pur nella sua formulazione primitiva, il senso del detto era, per me, chiarissimo. Non solo la frase era dotata dell’eloquenza degna di un copione da teatro dell’arte, bensì essa aveva espresso, nel tempo, un’efficacia sinistra e reale, vero e proprio fattore che aveva contribuito a determinare la prognosi infausta, quod valetudinem, in cui la paziente era presa.

Che cosa dunque stava a indicare questa madre, se non l’attitudine sistematica a porre se stessa nella posizione di altro che esautora il soggetto dall’essere imputabile del criterio di giudizio del proprio moto?

Così facendo essa aveva da gran tempo introdotto, nella considerazione degli atti umani, l’idea di una separazione possibile tra moto del soggetto e meta dell’atto; una separazione, dunque, tra soggetto e atto e, in ultima analisi, un vallo incolmabile tra soggetto e giudizio, posto che, nella realtà che la frase definisce, è proprio il riconoscimento della meta soddisfacente che viene dichiarato come impossibile al soggetto, in quanto quest’ultimo, pensato come espropriabile di tale facoltà, può avvenire che accetti esso stesso di lasciarsene apparentemente espropriare, sebbene ciò non possa avvenire mai completamente.

Come accade di ogni idea, essa non l’aveva dunque introdotta solo nel proprio personale pensiero, ma anche nel rapporto con la figlia, adoperandosi perché essa divenisse una condizione del pensiero di quest’ultima.

Ora, a distanza di tanti anni di disonesto lavoro, raccoglieva trionfante la prova a posteriori della veridicità della sua tesi: nel pensiero patogeno di questa donna, la separazione tra moto e meta non solo era finalmente documentabile nello sfacelo delle quotidiane bizzarrie messe in atto dalla paziente; dunque non solo il programma di questa tesi era stato reso possibile, ma perfino la sua attuabilità, nel caso della propria figlia in quanto malata, era prospettata come augurabile, vera e propria medicina e trattamento della condizione che aveva contribuito a generare.

Essa, pertanto, si opponeva al riconoscimento che la figlia era ammalata, ed era stata ammalata, proprio a causa di tale separazione.

Ma la psicopatologia costituisce inoltre, di converso, la testimonianza che tale programma di esautorazione non è mai completamente realizzabile e infatti il suo segreto[1] è solo un segreto di Pulcinella: il malato, acconsentendo nel dare a vedere di essere privo di qualsivoglia facoltà di perseguire una meta conveniente, ripaga odiosamente e con la stessa moneta l’altro che lo ha esautorato, tributandogli nel medesimo tempo l’omaggio di indurlo a credere vuoi che tale esautorazione sia effettivamente e completamente raggiunta, vuoi che fosse facoltà dell’altro compierla realmente.

Per indicare ciò che tale atto dell’altro introduce, possiamo recuperare la parola scissione (clivage): la deconnessione dell’idea di moto da quella di meta costituisce una separazione patogena per il soggetto che per questo, in ultima analisi, è reso impossibilitato ad assumere il proprio principio di piacere come principio di realtà: il principio di realtà si costituisce infatti come termine del moto nell’esperienza di soddisfazione possibile.

Nel tentativo di descrivere la legge incontrata da ciascun soggetto e in forza della quale egli è immediatamente costituito in quanto soggetto (ovvero nella propria facoltà normativa), abbiamo ricostruito la frase di valore universale (in quanto pensabile da ogni soggetto umano vivente) che meglio di ogni altra la può esprimere. Essa suona così: “Allattandomi, mia madre (o chi per essa), mi ha eccitato al desiderio di venire soddisfatto da un altro”.[2]

Questo è il modo più comprensibile per esprimere ciò che a noi risulta, ovvero che il principio di piacere non funziona come un dispositivo irrelato, ma è facoltà originaria del soggetto, che prende a funzionare in quanto e solo in quanto e-vocato da un altro. In caso contrario, questa dotazione di partenza non sarebbe sufficiente a far proseguire la vita del soggetto: non solo la sua vita psichica, ma la vita tout court, la sua stessa sopravvivenza.

L’evocazione del principio di piacere è pertanto descrivibile come l’accadere che abilita soggetto a elaborare il proprio primo pensiero che è, sotto tutti i profili, un vero e proprio giudizio,[3] con facoltà di riconoscere l’accadere di un beneficio. E il carattere benefico di un accaduto, di un atto che coinvolge il soggetto come termine passivo, è riconoscibile in quanto l’esperienza di soddisfazione che esso produce, sebbene attesa, è incalcolabile a priori.

Noi diciamo che la legge è eteronoma in quanto il principio di piacere è evocabile; e in questa evocazione soggetto è passivo.

Il principio di piacere perciò non va collocato tra i dispositivi, ma va percepito nella propria stoffa di pensiero, con la risultante assolutamente evidente (in questo momento inaugurale) della sinonimia tra pensiero e giudizio, equivalenza che non è fuori di luogo tenere ben ferma quando ci rivolgiamo a considerare i cosiddetti processi di pensiero.

Dire che il principio di piacere è principio normativo significa affermare che a partire dal primo giudizio, per ogni soggetto è possibile definire le condizioni della soddisfazione ricevibile dall’altro.

Da qui in avanti è possibile al soggetto assumere questo profitto come norma della propria relazione con qualsiasi altro preso dall’universo di tutti gli altri reali.


[1] Quanta letteratura psicologica ha costruito la propria unica possibilità di farsi largo verso certo pubblico, inventando ex nihilo questo tema, cavalcandolo e spacciando l’idea che la cura costituisca lo svelamento di un segreto!

[2] La prima formulazione di questo concetto, che in seguito è stato raffinato fino al punto da rappresentare l’espressione compiuta della legge costitutiva del soggetto umano, è stata avanzata da Giacomo B. Contri nella lezione del 20 novembre 1993 della Scuola Pratica di Psicologia e Psicopatologia, presso l’Università Cattolica di Milano.

[3]  Lo chiamiamo infatti “facoltà di primo giudizio”.

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Contesto

Relazione alla Journée de travail de l’Interassociatif Européen de Psychanalyse, Milano, 7 ottobre 1995

Co-autori

Data

Ott 1995

Riassunto

Tipo di testo

orale

Argomento

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